Art. 29 · Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

Art. 29

Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

In vigore dal 14 giu 2017
Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali 1.   Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società rientranti nei tipi elencati nell'allegato II, soggette alla legislazione di un altro Stato membro sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'. 2.   Quando la pubblicità effettuata presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale. 3.   Gli atti e le indicazioni di cui all', paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri. L' e l', paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.
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