Art. 25
Finanziamento
In vigore dal 14 giu 2017
Finanziamento
1. L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.
2. La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di oneri a livello nazionale.
3. Mediante atti delegati, e conformemente all', la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di oneri, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all', paragrafo 1.
5. I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c).
6. Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.
Storico versioni
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