Art. 24 · Atti di esecuzione

Art. 24

Atti di esecuzione

In vigore dal 14 giu 2017
Atti di esecuzione Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta: a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri; b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione; c) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri; d) la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui agli ; e) l'elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli ; f) la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale; g) la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati; h) la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri; i) la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente; j) i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale; k) le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online; l) i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'; m) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri; n) la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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