Art. 22 · Sistema di interconnessione dei registri

Art. 22

Sistema di interconnessione dei registri

In vigore dal 14 giu 2017
Sistema di interconnessione dei registri 1.   È istituita una piattaforma centrale europea («piattaforma»). 2.   Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti: — i registri degli Stati membri, — la piattaforma, — il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. 3.   Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma. 4.   Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento. 5.   L'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri. 6.   L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.
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