Art. 20 · Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro

Art. 20

Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro

In vigore dal 14 giu 2017
Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro 1.   Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società. 2.   Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   Lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a titolo gratuito per i registri.
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