Art. 18 · Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni

Art. 18

Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni

In vigore dal 14 giu 2017
Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni 1.   Le copie elettroniche degli atti e delle indicazioni di cui all' sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le indicazioni di cui all' siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati. 3.   La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale: a) gli atti e le indicazioni di cui all'; b) le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.
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