Art. 166 · Abrogazione

Art. 166

Abrogazione

In vigore dal 14 giu 2017
Abrogazione Le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-166