Art. 156
Applicazione delle norme sulle scissioni mediante incorporazione
In vigore dal 14 giu 2017
Applicazione delle norme sulle scissioni mediante incorporazione
1. Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli , l', paragrafi 1 e 2, gli articoli da 143 a 153, fatti salvi gli . A tal fine l'espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l'espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.
2. Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all', paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.
3. Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l'atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall'assemblea generale della società scissa.
4. Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli e all', paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.
Storico versioni
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