Art. 154 · Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa

Art. 154

Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa

In vigore dal 14 giu 2017
Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa Fatto salvo l', gli Stati membri non impongono l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti: a) è fatta per ciascuna delle società che partecipano all'operazione la pubblicità prescritta all', almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti; b) tutti gli azionisti delle società che partecipano all'operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all', paragrafo 1; c) in mancanza di convocazione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l'informazione di cui all', paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione. Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l', paragrafi 2, 3 e 4, e l'.
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