Art. 152 · Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa

Art. 152

Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa

In vigore dal 14 giu 2017
Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società scissa, dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione di tale società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della scissione, nonché la responsabilità civile degli esperti, incaricati di redigere per tale società la relazione prevista dall', in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.
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