Art. 150 · Formalità pubblicitarie

Art. 150

Formalità pubblicitarie

In vigore dal 14 giu 2017
Formalità pubblicitarie 1.   Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'. 2.   Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.
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