Art. 130 · Registrazione

Art. 130

Registrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Registrazione Il diritto di ciascuno degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione determina, per quanto riguarda il territorio di tale Stato, le modalità, a norma dell', della pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera nel registro pubblico presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti. Attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito a norma dell', paragrafo 2, il registro per l'iscrizione della società derivante dalla fusione transfrontaliera notifica immediatamente al registro presso il quale ciascuna di queste società era tenuta a depositare gli atti che la fusione transfrontaliera ha acquisito efficacia. La precedente iscrizione è cancellata, all'occorrenza, all'atto di ricezione della notifica, e non prima.
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