Art. 118
Disposizioni generali
In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni generali
Il presente capo si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:1132:oj#art-118