Art. 118 · Disposizioni generali

Art. 118

Disposizioni generali

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni generali Il presente capo si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»).
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