Art. 116
Fusioni con conguaglio in denaro superiore al 10 %
In vigore dal 14 giu 2017
Fusioni con conguaglio in denaro superiore al 10 %
Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all', che il conguaglio in denaro superi il 10 %, si applicano le sezioni 2 e 3 del presente capo nonché gli .
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