Art. 111 · Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea

Art. 111

Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea

In vigore dal 14 giu 2017
Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea Gli Stati membri non applicano l' alle operazioni di cui all', se sussistono le condizioni seguenti: a) la pubblicazione prescritta all' è effettuata per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti; b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c); c) si applica l', paragrafo 1, lettera c). Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l', paragrafi 2, 3 e 4.
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