Art. 11 · Condizioni per la nullità di una società

Art. 11

Condizioni per la nullità di una società

In vigore dal 14 giu 2017
Condizioni per la nullità di una società La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni: a) la nullità deve essere dichiarata in giudizio; b) la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi seguenti: i) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico; ii) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società; iii) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; iv) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale; v) incapacità di tutti i soci fondatori; vi) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due. Al di fuori dei casi di nullità di cui al primo comma, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.
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