Art. 109
Fusione mediante costituzione di una nuova società
In vigore dal 14 giu 2017
Fusione mediante costituzione di una nuova società
1. Gli nonché gli articoli da 95 a 108 si applicano, fatti salvi gli , alla fusione mediante costituzione di una società nuova. A tal fine, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l'espressione «società incorporante» indica la società nuova.
L', paragrafo 2, lettera a), si applica anche alla società nuova.
2. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.
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