Art. 107 · Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata

Art. 107

Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata

In vigore dal 14 giu 2017
Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per conto di tale società la relazione prevista all', paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2017:1132:oj#art-107