Art. 101 · Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

Art. 101

Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

In vigore dal 14 giu 2017
Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli ovvero a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.
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