Art. 100 · Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione

Art. 100

Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione

In vigore dal 14 giu 2017
Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l' si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
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