Art. 10
Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società
In vigore dal 14 giu 2017
Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società
In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.
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