Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 giu 2017
Oggetto La presente direttiva stabilisce misure concernenti: — il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell', secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la costituzione di società per azioni, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti, — il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell', secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società, nonché la nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per rendere siffatte garanzie equivalenti, — la pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, — le fusioni delle società per azioni, — le fusioni transfrontaliere delle società di capitali, — le scissioni delle società per azioni.
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