Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 mag 2017
La direttiva (UE) 2016/1164 è così modificata:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all'imposta sulle società in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini fiscali in un paese terzo.
2. L'articolo 9 bis si applica anche a tutte le entità trattate come trasparenti a fini fiscali da uno Stato membro.»;
2)
l' è così modificato:
a)
al punto 4) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini degli articoli 9 e 9 bis:
a)
qualora il disallineamento si verifichi ai sensi del punto 9, primo comma, lettere b), c), d), e) o g), del presente articolo o se è richiesto un adeguamento a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, o dell'articolo 9 bis, la definizione di impresa associata è modificata nel senso che il requisito del 25 per cento è sostituito da un requisito del 50 per cento;
b)
una persona che agisce congiuntamente con un'altra persona in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è considerata detentrice di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del capitale dell'entità detenuti dall'altra persona;
c)
un'impresa associata significa inoltre un'entità che, a fini di contabilità finanziaria, faccia parte del medesimo gruppo consolidato del contribuente, un'impresa nella quale il contribuente eserciti un'influenza significativa sulla gestione o un'impresa che eserciti un'influenza significativa sulla gestione del contribuente.»;
b)
il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9)
«disallineamento da ibridi», una situazione in cui è coinvolto un contribuente o, relativamente all'articolo 9, paragrafo 3, un'entità in cui:
a)
un pagamento a titolo di uno strumento finanziario genera una deduzione senza inclusione, e:
i)
tale pagamento non è incluso entro un periodo ragionevole; e
ii)
il disallineamento è imputabile a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo.
Ai fini del primo comma, un pagamento a titolo di uno strumento finanziario è considerato incluso nel reddito entro un periodo ragionevole qualora:
i)
il pagamento sia incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del pagatore; o
ii)
sia ragionevole attendersi che il pagamento sarà incluso dalla giurisdizione del beneficiario in un prossimo periodo d'imposta e i termini del pagamento siano quelli che presumibilmente sarebbero convenuti tra imprese indipendenti;
b)
un pagamento a un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e il disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti effettuati all'entità ibrida a norma delle leggi della giurisdizione in cui è stabilita o registrata l'entità ibrida e della giurisdizione di qualsiasi persona con una partecipazione in tale entità ibrida;
c)
un pagamento a un'entità avente una o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento è il risultato di differenze nell'allocazione dei pagamenti tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità a norma delle leggi delle giurisdizioni in cui opera l'entità;
d)
un pagamento genera una deduzione senza inclusione a seguito di un pagamento a una stabile organizzazione disconosciuta;
e)
un pagamento da parte di un'entità ibrida genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario;
f)
un pagamento nozionale tra la sede centrale e la stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento deriva dal fatto che il pagamento non è riconosciuto come tale a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario; o
g)
si verifica un fenomeno di doppia deduzione.
Ai fini del presente punto 9:
a)
un pagamento che rappresenta il rendimento sottostante di uno strumento finanziario trasferito non determina un disallineamento da ibridi di cui alla lettera a) del primo comma qualora il pagamento sia effettuato da un operatore finanziario a titolo di un trasferimento ibrido sul mercato a condizione che la giurisdizione del pagatore imponga all'operatore finanziario di includere nel suo reddito tutti gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito;
b)
il disallineamento da ibridi si verifica solo ai sensi delle lettere e), f) o g) del primo comma nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente la compensazione della deduzione a fronte di un importo che non è reddito a doppia inclusione;
c)
un disallineamento non è ritenuto un disallineamento da ibridi a meno che si verifichi tra imprese associate, tra un contribuente e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità o nell'ambito di un accordo strutturato.
Ai fini del presente punto 9 e degli articoli 9, 9 bis e 9 ter si intende per:
a)
«disallineamento», una doppia deduzione o una deduzione senza inclusione;
b)
«doppia deduzione», una deduzione dello stesso pagamento, delle stesse spese o delle stesse perdite nella giurisdizione in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite (giurisdizione del pagatore) e in un'altra giurisdizione (giurisdizione dell'investitore). Nel caso di un pagamento da parte di un'entità ibrida o di una stabile organizzazione la giurisdizione del pagatore è la giurisdizione in cui l'entità ibrida o la stabile organizzazione è stabilita o situata;
c)
«deduzione senza inclusione», la deduzione di un pagamento o pagamento nozionale tra sede centrale e stabile organizzazione o tra due o più stabili organizzazioni in qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o il pagamento nozionale) si ritenga effettuato (giurisdizione del pagatore) senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso pagamento (o pagamento nozionale) nella giurisdizione del beneficiario. La giurisdizione del beneficiario è qualsiasi giurisdizione in cui il pagamento (o pagamento nozionale) è ricevuto o si ritiene ricevuto a norma delle leggi di qualsiasi altra giurisdizione;
d)
«deduzione», l'importo considerato deducibile dal reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del pagatore o dell'investitore. Il termine «deducibile» va interpretato di conseguenza;
e)
«inclusione», l'importo di cui si tiene conto per il calcolo del reddito imponibile a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Un pagamento a titolo di uno strumento finanziario non è considerato incluso nella misura in cui il pagamento è ammissibile a fruire di sgravi fiscali solo per il modo in qui il pagamento è qualificato a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario. Il termine «incluso» va interpretato di conseguenza;
f)
«sgravio fiscale», un'esenzione dalle imposte o una riduzione dell'aliquota d'imposta o qualsiasi credito o rimborso di imposta (diverso da un credito per ritenute alla fonte);
g)
«reddito a doppia inclusione», qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle leggi di entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento;
h)
«persona» un individuo o un'entità;
i)
«entità ibrida», qualsiasi entità o accordo considerato, a norma delle leggi di una giurisdizione, un'entità imponibile e i cui redditi e spese sono considerati redditi o spese di un'altra o di varie altre persone a norma delle leggi di un'altra giurisdizione;
j)
«strumento finanziario», qualsiasi strumento che dà origine a utili da finanziamento o rendimento da capitale tassati secondo le regole di tassazione del debito, del capitale, o dei derivati a norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore e che comporta un trasferimento ibrido;
k)
«operatore finanziario», una persona o entità impegnata regolarmente nell'attività di acquisto o vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro;
l)
«trasferimento ibrido», qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario in cui il rendimento sottostante dello strumento finanziario trasferito sia trattato, a fini fiscali, come derivato simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo;
m)
«trasferimento ibrido sul mercato», qualsiasi trasferimento ibrido intrapreso da un operatore finanziario nell'ambito dell'attività ordinaria e non nel quadro di un accordo strutturato;
n)
«stabile organizzazione disconosciuta», qualunque accordo che, a norma della giurisdizione della sede centrale, si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione e che, a norma delle leggi dell'altra giurisdizione, non si ritiene dia luogo a una stabile organizzazione;»;
c)
sono aggiunti i seguenti punti:
«10)
«gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria», un gruppo composto da tutte le entità pienamente incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;
11)
«accordo strutturato», accordo che comporta un disallineamento da ibridi in cui il disallineamento è valutato nei termini dell'accordo o un accordo elaborato per produrre un disallineamento da ibridi, salvo che il contribuente o un'impresa associata non possa ragionevolmente aver avuto conoscenza di tale disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal disallineamento da ibridi.»;
3)
l' è così modificato:
a)
alla lettera a) del paragrafo 5, il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
tutte gli attivi e i passivi sono valutati secondo lo stesso metodo utilizzato per il bilancio consolidato redatto in conformità dei principi internazionali d'informativa finanziaria o del sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro;»;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, si può concedere al contribuente il diritto di utilizzare bilanci consolidati redatti secondo principi contabili internazionali diversi dai principi internazionali d'informativa finanziaria o dal sistema nazionale di informativa finanziaria di uno Stato membro.»;
4)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Disallineamenti da ibridi
1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione:
a)
la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione dell'investitore e
b)
se non è negata dalla giurisdizione dell'investitore, la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore.
Non di meno la deduzione è ammissibile alla compensazione a fronte di un reddito a doppia inclusione, generato nel periodo d'imposta di riferimento o successivo.
2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione:
a)
la deduzione è negata nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del pagatore e
b)
se la deduzione non è negata nella giurisdizione del pagatore, l'importo del pagamento che altrimenti genererebbe un disallineamento è incluso nel reddito nello Stato membro corrispondente alla giurisdizione del beneficiario.
3. Uno Stato membro nega la deduzione per un pagamento da parte di un contribuente nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, spese deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato, salvo se una delle giurisdizioni coinvolte nella transazione o serie di transazioni ha effettuato un adeguamento equivalente rispetto al disallineamento da ibridi in questione.
4. Uno Stato membro può escludere dall'ambito di applicazione:
a)
del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi quali definiti all', punto 9, primo comma, lettere b), c), d) o f);
b)
del paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo i disallineamenti da ibridi derivanti dal pagamento di interessi a un'impresa associata a titolo di uno strumento finanziario, qualora:
i)
lo strumento finanziario abbia caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione;
ii)
lo strumento finanziario sia stato emesso al solo scopo di soddisfare i requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite applicabili al settore bancario e lo strumento finanziario sia riconosciuto come tale nei requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite del contribuente;
iii)
lo strumento finanziario sia stato emesso
—
in collegamento con strumenti finanziari aventi caratteristiche di conversione, bail-in o svalutazione a livello di un'impresa madre;
—
al livello necessario per soddisfare i requisiti applicabili sulla capacità di assorbimento delle perdite;
—
non nel quadro di un accordo strutturato; e
iv)
la deduzione netta totale di cui beneficia il gruppo consolidato nel quadro dell'accordo non superi l'importo che si sarebbe ottenuto se il contribuente avesse emesso lo strumento finanziario direttamente sul mercato.
La lettera b) si applica fino al 31 dicembre 2022.
5. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolga un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta non assoggettato a imposta nello Stato membro in cui il contribuente è residente a fini fiscali, questo Stato membro esige che il contribuente includa il reddito che sarebbe altrimenti attribuito alla stabile organizzazione disconosciuta. Ciò si applica salvo che lo Stato membro sia tenuto a esentare il reddito a norma di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa dallo Stato membro con un paese terzo.
6. Nella misura in cui un trasferimento ibrido sia concepito per produrre uno sgravio fiscale alla fonte per un pagamento derivato da uno strumento finanziario trasferito a più di una delle parti coinvolte, lo Stato membro del contribuente limita il beneficio di tale sgravio in proporzione al reddito netto imponibile relativo a tale pagamento.»;
5)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 9 bis
Disallineamenti da ibridi inversi
1. Se una o più entità associate non residenti, che detengono complessivamente un interesse diretto o indiretto pari o superiore al 50 per cento dei diritti di voto, della partecipazione al capitale o dei diritti di partecipazione agli utili in un'entità ibrida costituita o stabilita in uno Stato membro, sono situate in una giurisdizione o in giurisdizioni che considerano l'entità ibrida persona imponibile, l'entità ibrida è considerata residente di questo Stato membro e soggetta a imposizione sul suo reddito nella misura in cui quest'ultimo non è altrimenti soggetto a imposta a norma delle leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli organismi di investimento collettivo. Ai fini del presente articolo per «organismo di investimento collettivo» si intende un fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel paese in cui è stabilito.
Articolo 9 ter
Disallineamenti da residenza fiscale
Nella misura in cui una deduzione di pagamenti, spese o perdite di un contribuente residente a fini fiscali in due o più giurisdizioni sia deducibile dalla base imponibile in entrambe le giurisdizioni, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione nella misura in cui l'altra giurisdizione consente che la doppia deduzione sia compensata a fronte di reddito che non è reddito da doppia inclusione. Se entrambe le giurisdizioni sono Stati membri, nega la deduzione lo Stato membro in cui il contribuente non è considerato residente ai sensi della convenzione contro la doppia imposizione tra i due Stati membri in questione.»;
6)
all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma la Commissione valuta l'attuazione degli articoli 9 e 9 ter e, in particolare, le conseguenze dell'esclusione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera b), entro il 1o gennaio 2022 e presenta al Consiglio una relazione al riguardo.»;
7)
all'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:
«5 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 9. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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