Art. 2
In vigore dal 17 mag 2017
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE come modificati dalla presente direttiva entro il 14 dicembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del 14 settembre 2018, sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui ai punti 5, 6 e 7 della categoria C fino al 14 marzo 2021.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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