Art. 5
Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo
In vigore dal 15 mar 2017
Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l’intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l’apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.
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