Art. 4 · Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Art. 4

Reati riconducibili a un gruppo terroristico

In vigore dal 15 mar 2017
Reati riconducibili a un gruppo terroristico Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, siano punibili come reato: a) direzione di un gruppo terroristico; b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.
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