Art. 3
Reati di terrorismo
In vigore dal 15 mar 2017
Reati di terrorismo
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2:
a)
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b)
attentati all’integrità fisica di una persona;
c)
sequestro di persona o cattura di ostaggi;
d)
distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e)
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f)
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
g)
rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
h)
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i)
interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell’ della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio (19) nei casi in cui si applica l’, paragrafo 3 o l’, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all’ di tale direttiva nei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;
j)
minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).
2. Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:
a)
intimidire gravemente la popolazione;
b)
costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
c)
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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