Art. 29
Relazioni
In vigore dal 15 mar 2017
Relazioni
1. Entro l’8 marzo 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Entro l’8 settembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva riguardo alla lotta contro il terrorismo. Tale relazione valuta inoltre l’impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, anche in materia di non discriminazione, sullo stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo. La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all’esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all’attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.
Storico versioni
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