Art. 26 · Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

Art. 26

Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

In vigore dal 15 mar 2017
Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro 1.   Gli Stati membri dispongono che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui loro diritti, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime del terrorismo l’effettivo accesso a tali informazioni. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all’assistenza e ai servizi di sostegno di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.
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