Art. 23 · Diritti e libertà fondamentali

Art. 23

Diritti e libertà fondamentali

In vigore dal 15 mar 2017
Diritti e libertà fondamentali 1.   La presente direttiva non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’ TUE. 2.   Gli Stati membri possono stabilire le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tali principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali quando tali condizioni riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.
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