Art. 21 · Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione

Art. 21

Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione

In vigore dal 15 mar 2017
Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo come indicato all’. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio. 2.   Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuoverei alla fonte i contenuti di cui al paragrafo 1, adottare misure per bloccare l’accesso a tali contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio. 3.   Le misure relative alla rimozione e al blocco devono essere stabilite secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che tali misure siano limitate allo stretto necessario e proporzionate e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.
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