Art. 19 · Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

Art. 19

Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale

In vigore dal 15 mar 2017
Giurisdizione ed esercizio dell’azione penale 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’ nei casi seguenti: a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio; b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato membro o di un aeromobile ivi registrato; c) l’autore del reato è un suo cittadino o residente; d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio; e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione che ha sede nello Stato membro in questione. Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro. 2.   Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 del presente articolo ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione alla fornitura di addestramento a fini terroristici, di cui all’ se l’autore del reato impartisce l’addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione. 3.   Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l’azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni. Si tiene conto dei seguenti elementi: a) lo Stato membro è quello nel cui territorio il reato è stato commesso; b) lo Stato membro è quello di cui l’autore del reato ha la cittadinanza o in cui ha la residenza; c) lo Stato membro è il paese di origine delle vittime; d) lo Stato membro è quello nel cui territorio l’autore del reato è stato trovato. 4.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’ se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati. 5.   Ciascuno Stato membro provvede affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose. 6.   Il presente articolo non esclude l’esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.
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