Art. 18
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
In vigore dal 15 mar 2017
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell’ sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:
a)
l’esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
b)
l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un’attività commerciale;
c)
l’assoggettamento a vigilanza giudiziaria;
d)
un provvedimento giudiziario di liquidazione;
e)
la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.
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