Art. 15
Sanzioni applicabili alle persone fisiche
In vigore dal 15 mar 2017
Sanzioni applicabili alle persone fisiche
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all’ siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare la consegna o l’estradizione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all’, e quelli elencati all’, in quanto riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con pene detentive più severe di quelle previste per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell’, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati elencati all’ siano punibili con la reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all’, lettera a), e non inferiore a otto anni per i reati di cui all’, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all’, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all’, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove un reato di cui all’ o 7 sia diretto verso un minore, si possa tenere conto di tale circostanza, conformemente al diritto nazionale, all’atto della pronuncia della pena.
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