Art. 9
In vigore dal 19 dic 2016
Oltre alle prescrizioni minime di cui all' e all', a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, o che normalmente resta in mare più di tre giorni:
a)
il certificato medico del pescatore deve dichiarare almeno:
i)
che l'udito e la vista del pescatore interessato sono soddisfacenti per svolgere le mansioni dell'interessato a bordo, e
ii)
che il pescatore non soffre di condizioni mediche che potrebbero aggravarsi con il servizio in mare, renderlo non idoneo a tale servizio oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo;
b)
il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i pescatori minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità è di un anno;
c)
se il periodo di validità di un certificato scade durante un viaggio, il certificato resta valido fino al termine del viaggio.
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