Art. 37

Art. 37

In vigore dal 19 dic 2016
1.   In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati. 2.   In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.
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