Art. 37
In vigore dal 19 dic 2016
1. In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati.
2. In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2017:159:oj#art-37