Art. 35

Art. 35

In vigore dal 19 dic 2016
1.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio. 2.   L'autorità competente: a) previa consultazione, impone che l'armatore del peschereccio, in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi e alla prassi nazionali, stabilisca procedure a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi per il peschereccio in questione; e b) prescrive che gli armatori dei pescherecci, i comandanti, i pescatori e gli altri soggetti interessati ricevano in misura sufficiente e adeguata orientamento, materiale formativo o altre informazioni adeguate su come valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute a bordo dei pescherecci. 3.   Gli armatori dei pescherecci: a) provvedono a che ogni pescatore a bordo sia dotato di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuali; b) garantiscono che ogni pescatore a bordo abbia ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza approvata dall'autorità competente; e c) garantiscono che i pescatori conoscano sufficientemente e ragionevolmente le attrezzature e il loro funzionamento, comprese le pertinenti misure di sicurezza, prima di utilizzare le attrezzature o di partecipare alle operazioni pertinenti.
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