Art. 34
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:
a)
la prevenzione degli infortuni professionali, delle malattie professionali e dei rischi connessi al lavoro a bordo dei pescherecci, incluse la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione e le istruzioni per i pescatori a bordo;
b)
la formazione dei pescatori all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati;
c)
gli obblighi degli armatori dei pescherecci, dei pescatori e degli altri soggetti interessati, tenendo debitamente conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore a 18 anni;
d)
la denuncia degli infortuni a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione e le relative indagini; e
e)
la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o, previa consultazione, di altri organismi appropriati.
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