Art. 30

Art. 30

In vigore dal 19 dic 2016
Le leggi o le norme nazionali possono consentire l'esonero dell'armatore del peschereccio dalla responsabilità di sostenere le spese delle cure mediche di cui all', lettere b) e c), qualora la lesione non sia stata subita nel corso del servizio del peschereccio o la malattia o l'infermità sia stata tenuta celata in sede di ingaggio o l'armatore del peschereccio dimostri che la lesione o la malattia dipende da un comportamento doloso del pescatore.
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