Art. 28
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:
a)
oltre alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/29/CEE, i prodotti medicinali e le attrezzature mediche presenti a bordo di un peschereccio dipendano anche dalla zona di attività;
b)
oltre alle prescrizioni di cui all', paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE, la formazione speciale erogata ai pescatori tenga conto anche del numero di pescatori imbarcati, della zona di attività e della lunghezza del viaggio;
c)
le guide di cui all', paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano redatte in una lingua e in un formato comprensibili ai pescatori che hanno ricevuto la formazione di cui alla lettera b) del presente articolo;
d)
le consultazioni mediche di cui all', paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano disponibili anche attraverso la comunicazione satellitare e affinché i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, ai fini di ottenere tali consultazioni, siano attrezzati per la comunicazione via radio o satellitare; e
e)
i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione rechino una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o l'ultima edizione della Guida medica navale internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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