Art. 26
In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione:
a)
abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave;
b)
riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova
i)
a bordo, o
ii)
sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore; e
c)
abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti.
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