Art. 26

Art. 26

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione: a) abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave; b) riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova i) a bordo, o ii) sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore; e c) abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti.
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