Art. 24

Art. 24

In vigore dal 19 dic 2016
Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché: a) gli alimenti trasportati e serviti a bordo abbiano un sufficiente valore nutrizionale e siano di qualità e in quantità sufficienti; b) l'acqua potabile sia di qualità e in quantità sufficienti; e c) gli alimenti e l'acqua siano forniti dall'armatore senza spese per i pescatori; conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro.
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