Art. 20
In vigore dal 19 dic 2016
1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE.
2. Ai fini del presente articolo, i servizi privati del mercato del lavoro sono i servizi di assunzione e di collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento.
3. Ogni Stato membro:
a)
vieta ai servizi privati del mercato del lavoro di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire l'assunzione di pescatori; e
b)
impone che nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro sia sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore.
4. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione C188 eserciti il proprio eventuale diritto di affidare, entro i limiti previsti dalla convenzione, alcune responsabilità stabilite dalla convenzione ad agenzie private di collocamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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