Art. 11

Art. 11

In vigore dal 19 dic 2016
1. a) Gli articoli da 3 a 6, l' e l' della direttiva 2003/88/CE non si applicano ai pescatori cui si applica il presente accordo. b) Ogni Stato membro adotta però disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano ai pescatori il diritto a un riposo adeguato e che le ore di lavoro dei pescatori siano entro il limite di 48 ore medie di lavoro settimanale, calcolate su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi. 2. a) Entro i limiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta, previa consultazione, le misure necessarie affinché, in funzione della necessità di proteggere la sicurezza e la salute dei pescatori e al fine di limitare l'affaticamento: i) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; oppure ii) sia garantito un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo. b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo è stabilito da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o contratti collettivi o accordi tra le parti sociali del settore. 3.   I limiti delle ore di lavoro o delle ore di riposo sono i seguenti: a) il numero massimo delle ore di lavoro non è superiore: i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore, e ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni; oppure b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore: i) a dieci ore per ogni periodo di 24 ore, e ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni. 4.   Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno dei quali della durata di almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non supera le 14 ore. 5.   Nel rispetto dei principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai limiti stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4, tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe seguono, per quanto possibile, le norme fissate, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori. Tali deroghe possono essere stabilite da: a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione e a condizione che si incoraggi il dialogo sociale in tutte le forme pertinenti; oppure b) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali. 6.   Se sono consentite le deroghe di cui al paragrafo 5 ai limiti stabiliti nel paragrafo 3, i pescatori interessati beneficiano di periodi di riposo compensativi appena possibile. 7.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di un peschereccio di richiedere ad un pescatore di svolgere le ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o della cattura, o per fornire assistenza ad altre imbarcazioni o persone in pericolo in mare. Il comandante può pertanto sospendere le ore di riposo programmate e chiedere ad un pescatore di svolgere tutte le ore di lavoro necessarie fino al ripristino di condizioni normali. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni normali, il comandante provvede affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo di riposo beneficino di un periodo di riposo adeguato. 8.   Ciascuno Stato membro può disporre che i pescatori a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione che in virtù della normativa o della prassi nazionale non possono operare in un determinato periodo dell'anno civile superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali a norma dell' della direttiva 2003/88/CE nel corso di tale periodo.
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