Art. 56.tit_1 · Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico

Art. 56.tit_1

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità europee di vigilanza e al Comitato europeo per il rischio sistemico

In vigore dal 14 dic 2016
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