Art. 51
Trasparenza e responsabilità
In vigore dal 14 dic 2016
Trasparenza e responsabilità
1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti svolgano i compiti stabiliti nella presente direttiva in modo trasparente, indipendente e responsabile, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.
2. Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:
a)
il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali, nonché informazioni in merito alla scelta degli Stati membri di applicare la presente direttiva a norma degli ;
b)
informazioni circa la procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all';
c)
i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'applicazione del quadro prudenziale;
d)
l'obiettivo principale della vigilanza prudenziale e informazioni sulle principali funzioni e attività delle autorità competenti;
e)
le norme in materia di sanzioni amministrative e sulle altre misure applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
3. Gli Stati membri garantiscono di porre in essere e applicare procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei componenti degli organi di governo e di gestione delle loro autorità competenti.
Storico versioni
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