Art. 5 · EPAP minori e schemi pensionistici pubblici

Art. 5

EPAP minori e schemi pensionistici pubblici

In vigore dal 14 dic 2016
EPAP minori e schemi pensionistici pubblici Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l', paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L' può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l', paragrafo 1, e l', paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale. Gli Stati membri possono decidere di applicare uno degli articoli da 1 a 8, 19 e da 32 a 35 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità.
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