Art. 38 · Disposizioni generali

Art. 38

Disposizioni generali

In vigore dal 14 dic 2016
Disposizioni generali 1.   Gli Stati membri prescrivono che gli EPAP redigano un documento conciso contenente le informazioni chiave per ciascun aderente, tenendo in considerazione la natura specifica dei sistemi pensionistici nazionali e le pertinenti norme nazionali di diritto della sicurezza sociale, di diritto del lavoro e di diritto tributario («prospetto delle prestazioni pensionistiche»). Il titolo del documento contiene la locuzione «Prospetto delle prestazioni pensionistiche». 2.   La data esatta cui si riferiscono le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche è indicata in modo ben chiaro e visibile. 3.   Gli Stati membri prescrivono che le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche siano accurate, aggiornate e messe a disposizione di ciascun aderente gratuitamente mediante qualsiasi mezzo elettronico, anche su supporto durevole o tramite un sito Internet, oppure su carta, almeno con cadenza annuale. In aggiunta alle informazioni fornite attraverso mezzi elettronici, una copia cartacea è fornita agli aderenti che ne facciano richiesta. 4.   Qualsiasi cambiamento sostanziale delle informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni pensionistiche rispetto all'anno precedente è chiaramente indicato. 5.   Gli Stati membri stabiliscono norme volte a determinare le ipotesi delle proiezioni di cui all', paragrafo 1, lettera d). Tali norme sono applicate dagli EPAP per stabilire, ove pertinente, il tasso annuo di rendimento nominale dell'investimento, il tasso d'inflazione annuo e l'andamento delle retribuzioni future.
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