Art. 4 · Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

Art. 4

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

In vigore dal 14 dic 2016
Impegni nazionali di riduzione delle emissioni 1.   Gli Stati membri riducono le loro emissioni annue antropogeniche di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine conformemente agli impegni nazionali di riduzione delle emissioni applicabili dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030 come indicato nell'allegato II. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie volte a limitare nel 2025 le loro emissioni antropogeniche biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. I livelli indicativi di tali emissioni saranno fissati secondo una traiettoria lineare di riduzione stabilita tra i loro livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e i livelli di emissione definiti dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri possono seguire una traiettoria non lineare di riduzione, qualora sia economicamente o tecnicamente più efficiente, e a condizione che, a partire dal 2025, essa converga progressivamente con la traiettoria lineare delle riduzioni e che non pregiudichi alcun impegno di riduzione delle emissioni per il 2030. Gli Stati membri fissano la traiettoria e le motivazioni per seguirla nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico da presentare alla Commissione in conformità dell', paragrafo 1. Qualora le emissioni del 2025 non possano essere limitate secondo la traiettoria stabilita, gli Stati membri spiegano i motivi di tale scostamento, nonché le misure che li ricondurranno sulla loro traiettoria, nelle successive relazioni d'inventario fornite alla Commissione conformemente all', paragrafo 2. 3.   Le seguenti emissioni non sono contabilizzate ai fini della conformità con i paragrafi 1 e 2: a) emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo; b) emissioni prodotte dal traffico marittimo nazionale da e per i territori di cui all', paragrafo 2; c) emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale; d) emissioni di ossidi di azoto e composti organici volatili non metanici prodotte da attività che rientrano nelle categorie 3B (gestione del letame) e 3D (suoli agricoli) della nomenclatura 2014 per la comunicazione dei dati (NFR) stabilita dalla convenzione LRTAP.
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