Art. 13
Riesame
In vigore dal 14 dic 2016
Riesame
1. Sulla base delle relazioni di cui all', paragrafo 1, la Commissione riesamina la presente direttiva entro il 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di cui all', paragrafo 2, in particolare tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici e dell'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di clima e di energia.
Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative per gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo successivo al 2030.
2. Per quanto riguarda l'ammoniaca, la Commissione, nel suo riesame, valuta in particolare:
a)
le prove scientifiche più recenti;
b)
gli aggiornamenti del documento d'orientamento dell'UNECE del 2014 relativo alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti da fonti agricole («documento di orientamento sull'ammoniaca») (15) e del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricoleper ridurre le emissioni di ammoniaca (16), da ultimo modificati nel 2014;
c)
gli aggiornamenti delle migliori tecniche disponibili quali definite all', punto 10, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);
d)
le misure agroambientali nel quadro della politica agricola comune.
3. Sulla base delle emissioni nazionali dichiarate di mercurio, la Commissione valuta il loro impatto sul conseguimento degli obiettivi stabiliti all', paragrafo 2, e prende in esame misure volte a ridurre tali emissioni e, se del caso, presenta una proposta legislativa.
Storico versioni
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